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Superbonus 110%, ecobonus, bonus facciate; credito di imposta, sconto in fattura o cessione alla banca? Edil Mattoni ha fatto chiarezza su questi punti e ora vi spiega in cosa consistono!
Come molti di voi avranno letto informandosi sui vari canali internet, il cosiddetto “Decreto Rilancio” (DL 19/05/2020 n°34), emanato dal Presidente del Consiglio nell’ambito delle misure di sostegno all’economia e di politiche sociali connesse all’emergenza sanitaria che tutti conosciamo, prevede tutta una serie di misure e agevolazioni fiscali per incentivare l’efficientamento energetico e il miglioramento della classe delle nostre abitazioni. A tal proposito, alcune misure esistevano già prima del DL Rilancio, e in alcuni casi sono state potenziate e integrate nel nuovo cd. Superbonus, che permette di recuperare ben il 110% dell’importo dei lavori eseguiti, per cui di fatto i lavori saranno non soltanto rimborsati in toto dallo Stato, ma in più avremo un ulteriore 10% dell’importo scalato dalle tasse (IRPEF o IRES). La principale differenza tra ecobonus, superbonus e bonus facciate sta sostanzialmente nella tipologia degli interventi che si possono effettuare nelle varie categorie, e ovviamente i tre bonus hanno percentuali di recupero degli importi diverse. Prima di parlare di come possiamo recuperare gli importi e/o fare i lavori senza di fatto esborso di denaro, vediamo in maniera schematica in cosa consistono:
Ecobonus (Decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63)
L'agevolazione è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti, di qualunque categoria catastale (anche rurali), per interventi di:
- miglioramento termico dell'edificio (coibentazioni - pavimenti - finestre, comprensive di infissi)
- installazione di pannelli solari (non impianti fotovoltaici)
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
- acquisto e la posa in opera di schermature solari;
- acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (es. pellet);
- acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda o climatizzazione delle unità abitative;
- acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti;
- acquisto di generatori d’aria calda a condensazione; la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con apparecchi ibridi costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione
L'agevolazione può essere richiesta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2020. Per la maggior parte degli interventi la detrazione è pari al 65%, per altri spetta nella misura del 50%, e viene suddivisa in 10 rate annuali di pari importo.
In particolare, la detrazione è pari al 50% per le seguenti spese:
acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto (dal 2018 gli impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A sono esclusi dall’agevolazione). Invece, se oltre a essere in classe A sono anche dotati di sistemi di termoregolazione evoluti è riconosciuta la detrazione più elevata del 65%.
acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.
Bonus facciate
L’agevolazione consiste in una detrazione d’imposta, da ripartire in 10 quote annuali costanti, pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 per interventi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della sola facciata esterna degli edifici esistenti, solo per determinate zone. Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata (quindi muri e pareti, infissi esclusi), su balconi o su ornamenti e fregi.
In particolare, si tratta delle zone A e B individuate dall’articolo 2 del decreto n. 1444/1968 del Ministro dei lavori pubblici: la prima tratta aree che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi, stiamo parlando quindi dei Centri Storici delle città; la seconda, invece, include le altre parti del territorio edificate, anche solo in parte, considerando tali le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non è inferiore al 12,5% della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale è superiore a 1,5 mc/mq. Si tratta quindi di zone già fortemente edificate, quindi con un forte sviluppo, con palazzi alti e elevata densità abitativa.
Per approfondire il discorso sul bonus facciate, vi rimandiamo al nostro articolo scritto in precedenza a questo link.
Superbonus 110%
Siamo finalmente arrivati alla vera novità di quest’estate: ovviamente anche il Superbonus ha dei limiti, ma ci sono ampi margini di manovra, e in ogni caso il risparmio è notevole (se non addirittura totale) e la nostra qualità della vita andrà sicuramente a beneficiarne.
In particolare, è un’agevolazione che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
Possono richiedere il Superbonus i seguenti soggetti:
- condomìni
- persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che siano proprietari dell'immobile oggetto di intervento
- associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
- I soggetti IRES (società) rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti (poi vedremo il significato) effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali
- ONLUS e altri enti (omessi per brevità, consultare per maggiori informazioni il sito dell’Agenzia delle Entrate)
Ma cosa posso fare col Superbonus? Esso spetta in caso di realizzazione degli interventi cosiddetti trainanti, riassunti nei seguenti punti:
interventi di isolamento termico sugli involucri (quindi cappotti, facciate ventilate, isolamenti termici), se eseguiti su più del 25% della superficie disperdente lorda (quindi della “somma” di tutte le pareti esterne + il tetto, per importi fino a:
- 50.000 € in caso di unità abitative indipendenti (case singole);
- 40.000 € x n° unità abitative, in caso di piccoli condomìni / palazzine da 2 a 8 unità abitative
- 30.000 € x n° unità abitative, in caso di condomìni con più di 8 unità abitative
sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, sulle parti comuni degli edifici, con impianti centralizzati, per una spesa fino a:
- 20.000 € x n° unità abitative, in caso di condomìni fino a 8 unità abitative;
- 15.000 € x n° unità abitative, in caso di condomìni con più di 8 unità abitative.
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti (quindi singoli appartamenti di condomìni) con impianti per il riscaldamento e/o raffrescamento e/o produzione di acqua calda sanitaria. Gli impianti a sostituzione devono avere le seguenti caratteristiche:
- generatori (caldaie) a condensazione, in classe A, oppure generatori a pompe di calore ad alta efficienza, anche con sonde geotermiche
- apparecchi ibridi caldaia a condensazione / pompa di calore
- sistemi di microcogenerazione
- collettori solari (i classici pannelli)
- caldaie a biomassa (es. pellet) di qualità 5 stelle (solo per le aree non metanizzate).
Nelle spese in detrazione rientrano anche quelle per lo smaltimento dell’impianto esistente.
I limiti di spesa in questo caso ammontano a 30.000 €.
interventi antisismici: la detrazione già prevista dal Sismabonus è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 (per maggiori informazioni sul Sismabonus, contattaci o consulta il sito dell’Agenzia delle Entrate).
Interventi aggiuntivi
Oltre agli interventi trainanti sopra elencati, rientrano nel Superbonus anche le spese per interventi eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi principali di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico. Si tratta di
- interventi di efficientamento energetico (cioè quelli già previsti dall’Ecobonus)
- installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica, per importi fino a 48.000 € (con ulteriore limitazione di 2.400 €/KW)
- infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici (es. colonnine), per un massimo di 3.000 €
Di fatto quindi, ad esempio, se volessimo isolare la nostra abitazione col cappotto + mattone faccia a vista (facciata ventilata), che rientra nella detrazione del superbonus al 110%, e avessimo necessità di installare anche un impianto fotovoltaico, anche il secondo verrà rimborsato al 110% in quanto gli interventi sono effettuati insieme. In caso di installazione del solo fotovoltaico invece, in quanto non associato a un intervento “trainante”, non avremo diritto alla detrazione del Superbonus.
Modalità di fruizione del Superbonus
Passiamo agli aspetti economici: la detrazione del superbonus, consistente come detto nel 110% dei lavori eseguiti, è riconosciuta in 5 quote annuali di pari importo; in pratica si tratta di “scalare” volgarmente gli importi della spesa annualmente dalle tasse sulla dichiarazione dei redditi. Allora non è vero che posso effettuare i lavori gratis? C’è un’alternativa, prevista sempre dal DL Rilancio, ed è la cosiddetta cessione del credito di imposta; cioè praticamente “qualcun altro” si prenderà in carico al vostro posto di recuperare la detrazione. I soggetti (principali) che possono fare un’operazione di questo tipo sono due:
- l’impresa che vi esegue i lavori: in questo caso, essa vi farà uno sconto in fattura relativo all’importo da detrarre; quindi in caso di interventi relativi al solo superbonus di fatto vi farà uno sconto relativo al 100% dell’intero importo, e quindi di fatto eseguirà i lavori per voi; ci penserà poi l’impresa stessa a recuperare la detrazione (NB ovviamente non può farvi uno sconto del 110%!!)
- il vostro istituto di credito: in quest’altro caso, la vostra banca vi erogherà i fondi necessari ad eseguire l’intervento, che potrete utilizzare per fare i lavori e pagare l’impresa; ovviamente anche la banca applicherà una commissione sugli importi erogati, che potrebbe variare in base alla banca stessa; inoltre la banca non ve li darà subito, ma vi erogherà il 30% al raggiungimento del 30% dei lavori, e il resto una volta raggiunto almeno il 60% dei lavori svolti.
Per completezza di informazione, sappiate che ovviamente tutti i lavori devono essere in conformità ai regolamenti edilizi e sono relativi all’accettazione o meno della pratica comunale. Inoltre, a livello amministrativo devono essere sottoposti ad asseverazione tecnica (quindi un tecnico abilitato esterno accerta che i prezzi dei lavori siano congrui e che i lavori siano realizzati in conformità ai requisiti tecnici richiesti) e a visto di conformità (che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione di imposta). Non preoccupatevi, tutte le spese per i professionisti esterni sono interamente recuperabili dentro il Superbonus!!!
Se avete letto fino a qui, e volete approfondire il discorso, potete leggere la guida ufficiale dell’Agenzia delle Entrate che trovate a questo link.
Nel caso in cui foste interessati a richiedere un preventivo per l’effettuazione dei lavori, per modalità di intervento e aspetti tecnici ed economici, la Edil Mattoni, avente sede nella Monza-Brianza e operativa in tutta la Lombardia e il territorio nazionale, è in grado di eseguire tutti gli interventi inclusi nel Superbonus/Ecobonus/Bonus facciate, e resta a vostra completa disposizione per info e chiarimenti!! Per contattarci vi rimandiamo alla pagina contatti del nostro sito cliccando qui
Fonte www.agenziaentrate.gov.it